DIRITTO COMUNITARIO: ECCO DA DOVE ARRIVA LA DISTRUZIONE DEL MONDO DEL LAVORO
Assieme ad una pluralità di diritti fondamentali, la Carta di Nizza riconosce esplicitamente, secondo il disposto dell’art. 28, Il diritto di negoziazione collettiva e di sciopero.
Assieme ad una pluralità di diritti fondamentali, la Carta di Nizza riconosce esplicitamente, secondo il disposto dell’art. 28, Il diritto di negoziazione collettiva e di sciopero.
L’art. 28 della Carta di Nizza secondo il principio generalmente
riconosciuto Pacta sunt servanda e del rango superiore attribuito al
diritto comunitario, acquisisce valore giuridico nel nostro Stato,
mediante l’innovazione dell’ex art. 6 del TUE nell’attuale TFUE (meglio
noto come trattato di Lisbona);
i diritti della Carta di Nizza vengono dunque equiparati, assieme ai principi e alle libertà della stessa, ai trattati sul funzionamento della UE, i quali come detto sopra, sono superiori agli ordinamenti e dunque alle fonti di diritto nazionali degli Stati membri firmatari.
L’Unione riconosce il diritto di azione collettiva, ma evita di fornirne una regolamentazione specifica; tale regolamentazione, sul piano formale, è rimessa alla competenza degli stati membri firmatari; in questa sede è già possibile preannunciare comunque, una difficile convivenza fra riconoscimento di un diritto da parte del TFUE e la mancata e successiva regolamentazione dello stesso, rinviata poi ai singoli Stati;
membri comunitari non aventi un diritto sindacale per così dire unico, ma al contempo operanti comunque in un sistema di lavoro che potremmo definire aperto e comune; quest’ultimo, il sistema di mercato aperto, è al contrario del diritto sindacale europeo, regolato nel dettaglio da molteplici articoli del TFUE, e quindi diviene sul piano sostanziale, un rinvio facilmente recepibile da parte dello Stato firmatario.
Non si può certo affermare che tali disposizioni convivano facilmente e sono anzi di difficile applicazione congiunta quando esse contrastino i principi fondamentali del TFUE quale libero mercato, libera concorrenza e libera circolazione di capitali e lavoratori, con annesse aziende e imprese.
La Corte di Giustizia europea non ha mancato inoltre, in diverse occasioni, di disattendere in un certo qual modo, le disposizioni dello stesso Trattato di Lisbona, che ai sensi dell’art.153.5 come già detto, riconosce la competenza ai singoli Stati nazionali il c.d. diritto sindacale come dunque la sua regolamentazione.
Non va neppure trascurato il recente adeguamento del nostro ordinamento giuridico circa le richieste delle istituzioni della UE di una maggiore “flessibilità” del lavoro; opera questa della flessibilizzazione , che ha fatto sì che venissero disciplinati diversi anni fa i contratti a progetto, i VOUCHER, le tutele decrescenti per i lavoratori che vedevano delocalizzarsi il proprio ramo d’azienda all’estero, l’abolizione dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i soli dipendenti privati (il che lascia il dubbio della incostituzionalità per il doppio binario di trattamento per i dipendenti pubblici - privati).
Non per ultima una sentenza della Corte della Cassazione, che reputa legittimo il licenziamento ai fini del profitto; nulla di eclatante a mio modestissimo parere, considerando che le direttive comunitarie nel merito della flessibilità del lavoro, sono antecedetti alla riforma Biagi del 2003; tale sentenza non è altro che un adeguamento semmai, al sistema comunitario ed alle sue direttive ripetutamente inviate al legislatore italiano.
Prendendo di riferimento una sentenza della Corte di giustizia Europea di diversi anni fa, sul caso della società lettone Laval è possibile stabilire con certezza, la predominanza attribuita all’iniziativa privata a discapito di quella sindacale collettiva, nonostante la stessa sia di competenza nazionale e non comunitaria, e di regola tutelata dalle singole costituzioni degli Stati membri; ove tale diritto sia riconosciuto è solitamente suscettibile di una particolare tutela come nella nostra Costituzione repubblicana.
La società in questione, la Laval, distaccò in Svezia un certo numero di dipendenti nel cantiere della società denominata Baltic; quest’ultima però era controllata, per quanto riguarda gestione e amministrazione, al 100% dalla stessa Laval che aveva distaccato i propri dipendenti.
I sindacalisti svedesi intrapresero un’azione per ottenere l’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia svedese e delle tariffe sindacali della regione di Stoccolma ai lavoratori lettoni dislocati in Svezia.
La trattativa non andò in porto e i sindacati con un’azione di autotutela (consentita dalla legge) bloccarono l’accesso di merci in cantiere e impedirono l’ingresso in cantiere dei lavoratori lettoni sui luoghi di lavoro;
per solidarietà ai sindacalisti edili, il sindacato degli elettrici impedì alle imprese di installazione elettrica di fornire servizi alla Laval (c.d. azione di solidarietà).
La controversia, approdata dinnanzi al giudice svedese, venne sospesa e sottoposta alla Corte di giustizia Europea. Più specificamente all’attenzione dei giudici europei della corte venne sottoposta la questione pregiudiziale di stabilire se l’azione sindacale che tenti di indurre un’impresa straniera che distacca i lavoratori in Svezia ad applicare il contratto collettivo svedese, sia compatibile con il trattato della libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 56 e 57 TFUE.
La sentenza scaturita, suscitando giuste critiche nella dottrina italiana e comunitaria, afferma che il diritto sindacale DEVE ESSERE LIMITATO quando entri in conflitto con la libera prestazione di servizi.
Lasciando da parte le critiche sulla competenza della Corte, la quale decide su un diritto riconosciuto essere competenza esclusiva dello Stato membro e non della UE, uno dei punti dolenti della sentenza sta nel fatto dell’estensione del diritto dei privati alla libera prestazione di servizi;
ovvero, norme di riferimento dirette verso gli Stati, sono secondo la Corte vincolanti anche per quanto riguarda i rapporti fra privati e quindi la stessa autonomia regolativa delle parti.
In sintesi un privato può opporre ad un altro privato il rispetto dei vincoli, ideati per essere rispettati da uno Stato membro. Con una certa dose di creatività la Corte, attribuisce all’autotutela del sindacato svedese la stessa validità di un atto normativo generale e non più di un diritto fondamentale.
La libertà sindacale viene poi riconosciuta sinteticamente in un’affermazione della stessa sentenza, ma viene precisato e ribadito che nonostante tale riconoscimento generale venga concesso ai lavoratori, le libertà sindacali non possono introdurre ulteriori limiti alla libertà dell’ordine economico: come a voler dire che, fra le due libertà riconosciute, quella dei lavoratori deve cedere rispetto a quella della libertà del mercato.
Bibliografia:
Carabelli Umberto –Europa dei mercati e conflitto sociale
Ballestrero Maria Vittoria – Le sentenze Viking e Laval.
Giugni Gino – Diritto Sindacale (aggiornato da: Bellardi Laura, Curzio Pietro, Leccese Vito)
Franco Ricci
i diritti della Carta di Nizza vengono dunque equiparati, assieme ai principi e alle libertà della stessa, ai trattati sul funzionamento della UE, i quali come detto sopra, sono superiori agli ordinamenti e dunque alle fonti di diritto nazionali degli Stati membri firmatari.
L’Unione riconosce il diritto di azione collettiva, ma evita di fornirne una regolamentazione specifica; tale regolamentazione, sul piano formale, è rimessa alla competenza degli stati membri firmatari; in questa sede è già possibile preannunciare comunque, una difficile convivenza fra riconoscimento di un diritto da parte del TFUE e la mancata e successiva regolamentazione dello stesso, rinviata poi ai singoli Stati;
membri comunitari non aventi un diritto sindacale per così dire unico, ma al contempo operanti comunque in un sistema di lavoro che potremmo definire aperto e comune; quest’ultimo, il sistema di mercato aperto, è al contrario del diritto sindacale europeo, regolato nel dettaglio da molteplici articoli del TFUE, e quindi diviene sul piano sostanziale, un rinvio facilmente recepibile da parte dello Stato firmatario.
Non si può certo affermare che tali disposizioni convivano facilmente e sono anzi di difficile applicazione congiunta quando esse contrastino i principi fondamentali del TFUE quale libero mercato, libera concorrenza e libera circolazione di capitali e lavoratori, con annesse aziende e imprese.
La Corte di Giustizia europea non ha mancato inoltre, in diverse occasioni, di disattendere in un certo qual modo, le disposizioni dello stesso Trattato di Lisbona, che ai sensi dell’art.153.5 come già detto, riconosce la competenza ai singoli Stati nazionali il c.d. diritto sindacale come dunque la sua regolamentazione.
Non va neppure trascurato il recente adeguamento del nostro ordinamento giuridico circa le richieste delle istituzioni della UE di una maggiore “flessibilità” del lavoro; opera questa della flessibilizzazione , che ha fatto sì che venissero disciplinati diversi anni fa i contratti a progetto, i VOUCHER, le tutele decrescenti per i lavoratori che vedevano delocalizzarsi il proprio ramo d’azienda all’estero, l’abolizione dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i soli dipendenti privati (il che lascia il dubbio della incostituzionalità per il doppio binario di trattamento per i dipendenti pubblici - privati).
Non per ultima una sentenza della Corte della Cassazione, che reputa legittimo il licenziamento ai fini del profitto; nulla di eclatante a mio modestissimo parere, considerando che le direttive comunitarie nel merito della flessibilità del lavoro, sono antecedetti alla riforma Biagi del 2003; tale sentenza non è altro che un adeguamento semmai, al sistema comunitario ed alle sue direttive ripetutamente inviate al legislatore italiano.
Prendendo di riferimento una sentenza della Corte di giustizia Europea di diversi anni fa, sul caso della società lettone Laval è possibile stabilire con certezza, la predominanza attribuita all’iniziativa privata a discapito di quella sindacale collettiva, nonostante la stessa sia di competenza nazionale e non comunitaria, e di regola tutelata dalle singole costituzioni degli Stati membri; ove tale diritto sia riconosciuto è solitamente suscettibile di una particolare tutela come nella nostra Costituzione repubblicana.
La società in questione, la Laval, distaccò in Svezia un certo numero di dipendenti nel cantiere della società denominata Baltic; quest’ultima però era controllata, per quanto riguarda gestione e amministrazione, al 100% dalla stessa Laval che aveva distaccato i propri dipendenti.
I sindacalisti svedesi intrapresero un’azione per ottenere l’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia svedese e delle tariffe sindacali della regione di Stoccolma ai lavoratori lettoni dislocati in Svezia.
La trattativa non andò in porto e i sindacati con un’azione di autotutela (consentita dalla legge) bloccarono l’accesso di merci in cantiere e impedirono l’ingresso in cantiere dei lavoratori lettoni sui luoghi di lavoro;
per solidarietà ai sindacalisti edili, il sindacato degli elettrici impedì alle imprese di installazione elettrica di fornire servizi alla Laval (c.d. azione di solidarietà).
La controversia, approdata dinnanzi al giudice svedese, venne sospesa e sottoposta alla Corte di giustizia Europea. Più specificamente all’attenzione dei giudici europei della corte venne sottoposta la questione pregiudiziale di stabilire se l’azione sindacale che tenti di indurre un’impresa straniera che distacca i lavoratori in Svezia ad applicare il contratto collettivo svedese, sia compatibile con il trattato della libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 56 e 57 TFUE.
La sentenza scaturita, suscitando giuste critiche nella dottrina italiana e comunitaria, afferma che il diritto sindacale DEVE ESSERE LIMITATO quando entri in conflitto con la libera prestazione di servizi.
Lasciando da parte le critiche sulla competenza della Corte, la quale decide su un diritto riconosciuto essere competenza esclusiva dello Stato membro e non della UE, uno dei punti dolenti della sentenza sta nel fatto dell’estensione del diritto dei privati alla libera prestazione di servizi;
ovvero, norme di riferimento dirette verso gli Stati, sono secondo la Corte vincolanti anche per quanto riguarda i rapporti fra privati e quindi la stessa autonomia regolativa delle parti.
In sintesi un privato può opporre ad un altro privato il rispetto dei vincoli, ideati per essere rispettati da uno Stato membro. Con una certa dose di creatività la Corte, attribuisce all’autotutela del sindacato svedese la stessa validità di un atto normativo generale e non più di un diritto fondamentale.
La libertà sindacale viene poi riconosciuta sinteticamente in un’affermazione della stessa sentenza, ma viene precisato e ribadito che nonostante tale riconoscimento generale venga concesso ai lavoratori, le libertà sindacali non possono introdurre ulteriori limiti alla libertà dell’ordine economico: come a voler dire che, fra le due libertà riconosciute, quella dei lavoratori deve cedere rispetto a quella della libertà del mercato.
Bibliografia:
Carabelli Umberto –Europa dei mercati e conflitto sociale
Ballestrero Maria Vittoria – Le sentenze Viking e Laval.
Giugni Gino – Diritto Sindacale (aggiornato da: Bellardi Laura, Curzio Pietro, Leccese Vito)
Franco Ricci
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